Art. 53

Situazione critica dei contingenti tariffari

In vigore dal 24 nov 2015
Situazione critica dei contingenti tariffari (, paragrafo 4, del codice) 1.   Ai sensi dell’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 un contingente tariffario è considerato critico quando il 90 % del suo volume totale è stato utilizzato. 2.   In deroga al paragrafo 1, un contingente tariffario è considerato critico dalla data di apertura in uno dei casi seguenti: a) quando sia aperto per meno di tre mesi; b) quando nei due anni precedenti non siano stati aperti contingenti tariffari riguardanti lo stesso prodotto e aventi la medesima origine e un periodo contingentale equivalente a quello del contingente tariffario in oggetto (contingenti tariffari equivalenti); c) quando un contingente tariffario equivalente aperto nei due anni precedenti sia stato esaurito entro l’ultimo giorno del terzo mese del suo periodo contingentale, o il suo volume iniziale sia stato superiore al contingente tariffario in oggetto. 3.   Un contingente tariffario il cui unico obiettivo consista nell’applicazione di una misura di salvaguardia o di una misura derivante da una sospensione delle concessioni di cui al regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) è considerato critico quando il 90 % del volume totale sia esaurito, a prescindere dal fatto che contingenti tariffari equivalenti siano stati aperti o no nel corso dei due anni precedenti.
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Art. 53 Regolamento (UE) 2015/2447 — Situazione critica dei contingenti tariffari | Portale Normativo