Art. 53 · Situazione critica dei contingenti tariffari

Art. 53

Situazione critica dei contingenti tariffari

In vigore dal 24 nov 2015
Situazione critica dei contingenti tariffari (, paragrafo 4, del codice) 1.   Ai sensi dell’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 un contingente tariffario è considerato critico quando il 90 % del suo volume totale è stato utilizzato. 2.   In deroga al paragrafo 1, un contingente tariffario è considerato critico dalla data di apertura in uno dei casi seguenti: a) quando sia aperto per meno di tre mesi; b) quando nei due anni precedenti non siano stati aperti contingenti tariffari riguardanti lo stesso prodotto e aventi la medesima origine e un periodo contingentale equivalente a quello del contingente tariffario in oggetto (contingenti tariffari equivalenti); c) quando un contingente tariffario equivalente aperto nei due anni precedenti sia stato esaurito entro l’ultimo giorno del terzo mese del suo periodo contingentale, o il suo volume iniziale sia stato superiore al contingente tariffario in oggetto. 3.   Un contingente tariffario il cui unico obiettivo consista nell’applicazione di una misura di salvaguardia o di una misura derivante da una sospensione delle concessioni di cui al regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) è considerato critico quando il 90 % del volume totale sia esaurito, a prescindere dal fatto che contingenti tariffari equivalenti siano stati aperti o no nel corso dei due anni precedenti.
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