Art. 52

Annullamento di domande e restituzione ai contingenti tariffari dei quantitativi assegnati non utilizzati

In vigore dal 24 nov 2015
Annullamento di domande e restituzione ai contingenti tariffari dei quantitativi assegnati non utilizzati (, paragrafo 4, del codice) 1.   Le autorità doganali restituiscono immediatamente al sistema elettronico di cui all’ del presente regolamento ogni quantitativo erroneamente assegnato. Tuttavia, l’obbligo di restituzione non si applica quando un’assegnazione errata che rappresenta un debito doganale di importo inferiore a 10 EUR viene scoperta dopo il primo mese successivo al termine del periodo di validità del contingente tariffario in questione. 2.   Se le autorità doganali invalidano una dichiarazione in dogana relativa a merci che sono oggetto di una richiesta di beneficiare di un contingente tariffario prima che la Commissione abbia assegnato il quantitativo richiesto, le suddette autorità annullano l’intera richiesta di beneficiare del contingente tariffario. Se la Commissione ha già assegnato il quantitativo richiesto sulla base di una dichiarazione in dogana invalidata, l’autorità doganale restituisce immediatamente il quantitativo assegnato al sistema elettronico di cui all’ del presente regolamento.
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Art. 52 Regolamento (UE) 2015/2447 — Annullamento di domande e restituzione ai contingenti tariffari dei quantitativi assegnati non utilizzati | Portale Normativo