Art. 57
Certificato di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali
In vigore dal 24 nov 2015
Certificato di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali
(, paragrafi 1 e 2, del codice)
1. Per i prodotti originari di paesi terzi per i quali sono istituiti regimi speciali d’importazione non preferenziali, qualora tali regimi facciano riferimento al presente articolo, è redatto un certificato di origine utilizzando il formulario di cui all’allegato 22-14 in conformità delle specifiche tecniche ivi stabilite.
2. I certificati di origine sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo da cui provengono i prodotti a cui si applicano i regimi speciali d’importazione non preferenziali o da un organismo affidabile debitamente autorizzato a tal fine dalle suddette autorità (autorità emittenti), a condizione che l’origine dei prodotti sia stata determinata in conformità dell’ del codice.
Le autorità emittenti conservano una copia di ciascun certificato di origine rilasciato.
3. I certificati di origine sono rilasciati prima che i prodotti a cui si riferiscono siano dichiarati per l’esportazione nel paese terzo di origine.
4. In deroga al paragrafo 3, i certificati di origine di cui sopra possono essere rilasciati a titolo eccezionale anche dopo l’esportazione dei prodotti a cui si riferiscono, se il mancato rilascio al momento dell’esportazione è stato dovuto ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari.
Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui al paragrafo 1 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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