Art. 58

Comunicazione di informazioni concernenti la cooperazione amministrativa relativa ai regimi speciali d’importazione non preferenziali

In vigore dal 24 nov 2015
Comunicazione di informazioni concernenti la cooperazione amministrativa relativa ai regimi speciali d’importazione non preferenziali ( del codice) 1.   Qualora i regimi speciali d’importazione non preferenziali per determinati prodotti prevedano l’utilizzo del certificato di origine di cui all’ del presente regolamento, il loro beneficio è subordinato all’attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, salvo ove diversamente specificato nel regime d’importazione in causa. Ai fini dell’attuazione di tale procedura di cooperazione amministrativa, i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione: a) il nome e l’indirizzo delle autorità emittenti e il facsimile dei timbri da queste utilizzati; b) il nome e l’indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati di origine di cui all’ del presente regolamento. La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri. 2.   Qualora un paese terzo non invii alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dell’Unione negano l’uso del regime speciale d’importazione non preferenziale.
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Art. 58 Regolamento (UE) 2015/2447 — Comunicazione di informazioni concernenti la cooperazione amministrativa relativa ai regimi speciali d’importazione non preferenziali | Portale Normativo