Art. 42
Trasbordi tra aeroporti sul territorio dello stesso Stato membro
In vigore dal 24 nov 2015
Trasbordi tra aeroporti sul territorio dello stesso Stato membro
( del codice)
Le autorità doganali possono effettuare, nell’aeroporto internazionale dell’Unione presso cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati, il controllo dei bagagli:
a)
provenienti da un aeroporto non unionale e trasbordati, in un aeroporto internazionale dell’Unione, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto internazionale dell’Unione situato sullo stesso territorio nazionale;
b)
imbarcati su un aeromobile in un aeroporto internazionale dell’Unione per poi essere trasbordati in un altro aeroporto internazionale dell’Unione situato sullo stesso territorio nazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non unionale.
Storico versioni
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