Art. 42

Trasbordi tra aeroporti sul territorio dello stesso Stato membro

In vigore dal 24 nov 2015
Trasbordi tra aeroporti sul territorio dello stesso Stato membro ( del codice) Le autorità doganali possono effettuare, nell’aeroporto internazionale dell’Unione presso cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati, il controllo dei bagagli: a) provenienti da un aeroporto non unionale e trasbordati, in un aeroporto internazionale dell’Unione, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto internazionale dell’Unione situato sullo stesso territorio nazionale; b) imbarcati su un aeromobile in un aeroporto internazionale dell’Unione per poi essere trasbordati in un altro aeroporto internazionale dell’Unione situato sullo stesso territorio nazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non unionale.
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Art. 42 Regolamento (UE) 2015/2447 — Trasbordi tra aeroporti sul territorio dello stesso Stato membro | Portale Normativo