Art. 41

Trasbordo su un aeromobile da turismo o d’affari

In vigore dal 24 nov 2015
Trasbordo su un aeromobile da turismo o d’affari ( del codice) 1.   Qualsiasi controllo e formalità doganale applicabili ai bagagli che arrivano in un aeroporto unionale a bordo di un aeromobile di linea o di un charter proveniente da un aeroporto non unionale e trasbordati, in detto aeroporto unionale, su un aeromobile da turismo o d’affari che effettua un volo intraunionale, sono effettuati all’aeroporto di arrivo dell’aeromobile di linea o del charter. 2.   I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli imbarcati in un aeroporto unionale su un aeromobile da turismo o d’affari che effettua un volo intraunionale per poi essere trasbordati, in un altro aeroporto unionale, su un aeromobile di linea o un charter a destinazione di un aeroporto non unionale, sono effettuati all’aeroporto di partenza dell’aeromobile di linea o del charter.
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Art. 41 Regolamento (UE) 2015/2447 — Trasbordo su un aeromobile da turismo o d’affari | Portale Normativo