Art. 42 · Trasbordi tra aeroporti sul territorio dello stesso Stato membro

Art. 42

Trasbordi tra aeroporti sul territorio dello stesso Stato membro

In vigore dal 24 nov 2015
Trasbordi tra aeroporti sul territorio dello stesso Stato membro ( del codice) Le autorità doganali possono effettuare, nell’aeroporto internazionale dell’Unione presso cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati, il controllo dei bagagli: a) provenienti da un aeroporto non unionale e trasbordati, in un aeroporto internazionale dell’Unione, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto internazionale dell’Unione situato sullo stesso territorio nazionale; b) imbarcati su un aeromobile in un aeroporto internazionale dell’Unione per poi essere trasbordati in un altro aeroporto internazionale dell’Unione situato sullo stesso territorio nazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non unionale.
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