Art. 105
Importazioni con spedizioni scaglionate a mezzo di attestazioni di origine
In vigore dal 24 nov 2015
Importazioni con spedizioni scaglionate a mezzo di attestazioni di origine
(, paragrafo 1, del codice)
1. La procedura di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento si applica per un periodo determinato dalle autorità doganali degli Stati membri.
2. Le autorità doganali degli Stati membri di importazione preposte al controllo delle consecutive immissioni in libera pratica verificano che le spedizioni consecutive facciano parte dei prodotti smontati o non montati per i quali è stata compilata l’attestazione di origine.
Storico versioni
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