Art. 79

Procedura di registrazione nei paesi beneficiari e procedure all’esportazione applicabili durante il periodo di transizione precedente l’applicazione del sistema degli esportatori registrati

In vigore dal 24 nov 2015
Procedura di registrazione nei paesi beneficiari e procedure all’esportazione applicabili durante il periodo di transizione precedente l’applicazione del sistema degli esportatori registrati (, paragrafo 1, del codice) 1.   I paesi beneficiari iniziano la registrazione degli esportatori il 1o gennaio 2017. Tuttavia, qualora il paese beneficiario non sia in grado di iniziare la registrazione in tale data, entro il 1o luglio 2016 esso comunica per iscritto alla Commissione il rinvio della registrazione degli esportatori al 1o gennaio 2018 o al 1o gennaio 2019. 2.   Per un periodo di dodici mesi successivi alla data in cui il paese beneficiario inizia la registrazione degli esportatori, le autorità competenti di tale paese continuano a rilasciare i certificati di origine, modulo A, su richiesta degli esportatori che non sono ancora registrati al momento della richiesta del certificato. Fatto salvo l’, paragrafo 2, del presente regolamento, i certificati di origine, modulo A, rilasciati conformemente al primo comma del presente paragrafo sono ammissibili nell’Unione come prova dell’origine se rilasciati prima della data di registrazione dell’esportatore interessato. Le autorità competenti di un paese beneficiario che incontrano difficoltà a completare il processo di registrazione entro il periodo di dodici mesi di cui sopra possono chiedere una proroga alla Commissione. Tale proroga non è superiore a sei mesi. 3.   Gli esportatori di un paese beneficiario, registrati o non registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale non superi i 6 000 EUR, a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario intende iniziare la registrazione degli esportatori. Gli esportatori, una volta registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale sia superiore a 6 000 EUR, a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell’, paragrafo 4, del presente regolamento. 4.   Tutti i paesi beneficiari applicano il sistema degli esportatori registrati al più tardi a decorrere dal 30 giugno 2020.
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Art. 79 Regolamento (UE) 2015/2447 — Procedura di registrazione nei paesi beneficiari e procedure all’esportazione applicabili durante il periodo di transizione precedente l’applicazione del sistema degli esportatori registrati | Portale Normativo