Art. 80
Banca dati degli esportatori registrati: obblighi delle autorità
In vigore dal 24 nov 2015
Banca dati degli esportatori registrati: obblighi delle autorità
(, paragrafo 1, del codice)
1. La Commissione istituisce un sistema per registrare gli esportatori autorizzati a certificare l’origine delle merci (il sistema REX) e lo rende disponibile entro il 1o gennaio 2017.
2. Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all’allegato 22-06, le autorità competenti dei paesi beneficiari e le autorità doganali degli Stati membri attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all’esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell’, paragrafo 4, del presente regolamento.
Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro comunicano all’esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci il numero di esportatore registrato attribuito all’esportatore o al rispeditore delle merci e la data di decorrenza della validità.
3. Qualora le autorità competenti ritengano che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, ne informano immediatamente l’esportatore.
4. Le autorità competenti dei paesi beneficiari e le autorità doganali degli Stati membri tengono aggiornati i dati da esse registrati. Esse modificano tali dati immediatamente dopo aver ricevuto dall’esportatore registrato le informazioni di cui all’ del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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