Art. 82

Banca dati degli esportatori registrati: diritti di accesso alla banca dati

In vigore dal 24 nov 2015
Banca dati degli esportatori registrati: diritti di accesso alla banca dati (, paragrafo 1, del codice) 1.   La Commissione garantisce che l’accesso al sistema REX sia accordato in conformità del presente articolo. 2.   La Commissione ha accesso alla consultazione di tutti i dati. 3.   Le autorità competenti di un paese beneficiario hanno accesso alla consultazione dei dati relativi agli esportatori da esse registrati. 4.   Le autorità doganali degli Stati membri hanno accesso alla consultazione dei dati da esse registrati o registrati dalle autorità doganali di altri Stati membri e dalle autorità competenti dei paesi beneficiari nonché dalla Norvegia, dalla Svizzera o dalla Turchia. L’accesso ai dati ha luogo ai fini del controllo delle dichiarazioni doganali di cui all’ del codice o del controllo a posteriori di cui all’ del codice. 5.   La Commissione fornisce un accesso sicuro al sistema REX alle autorità competenti dei paesi beneficiari. 6.   Se un paese o un territorio è stato rimosso dall’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, le autorità competenti del medesimo conservano l’accesso al sistema REX per tutto il tempo loro necessario per adempiere gli obblighi di cui all’ del presente regolamento. 7.   La Commissione mette i seguenti dati a disposizione del pubblico con il consenso che l’esportatore ha espresso firmando la casella n. 6 del modulo di cui all’allegato 22-06: a) nome dell’esportatore registrato; b) indirizzo del luogo in cui è stabilito l’esportatore registrato; c) informazioni di contatto specificate nella casella n. 2 del modulo di cui all’allegato 22-06; d) descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci o dei capitoli del sistema armonizzato, secondo quanto specificato nella casella n. 4 del modulo di cui all’allegato 22-06; e) numero EORI o numero di identificazione operatore (TIN – Trader Identification Number) dell’esportatore registrato. Il rifiuto di apporre la firma nella casella n. 6 non costituisce un motivo per rifiutare di registrare l’esportatore. 8.   La Commissione mette sempre a disposizione del pubblico i seguenti dati: a) il numero dell’esportatore registrato; b) la data da cui decorre la validità della registrazione; c) se del caso, la data della revoca della registrazione; d) un’indicazione precisante se la registrazione si applica anche alle esportazioni verso la Norvegia, la Svizzera o la Turchia; e) la data dell’ultima sincronizzazione tra il sistema REX e il sito web pubblico.
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