Art. 77
Prova del carattere originario dell’Unione ai fini del cumulo bilaterale ed esportatori autorizzati
In vigore dal 24 nov 2015
Prova del carattere originario dell’Unione ai fini del cumulo bilaterale ed esportatori autorizzati
(, paragrafo 1, del codice)
1. La prova del carattere originario dei prodotti dell’Unione è fornita producendo uno dei seguenti documenti:
a)
il certificato di circolazione EUR.1 redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato 22-10 oppure
b)
la dichiarazione su fattura, il cui testo figura all’allegato 22-09 del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446. La dichiarazione su fattura può essere rilasciata da un esportatore qualsiasi per le spedizioni contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000 EUR ovvero da un esportatore autorizzato dell’Unione.
2. L’esportatore o il suo rappresentante appongono le diciture «GSP beneficiary countries» e «EU» o «Pays bénéficiaires du SPG» e «UE» nella casella n. 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
3. Le disposizioni della presente sottosezione, delle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e delle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 relative al rilascio, all’uso e al controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, si applicano, mutatis mutandis, ai certificati di circolazione delle merci EUR.1 e, fatta eccezione per le disposizioni relative al rilascio, alle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito nel territorio doganale dell’Unione, in prosieguo denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti spedizioni di prodotti originari dell’Unione nell’ambito del cumulo bilaterale, a compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione, se tale esportatore offre alle autorità doganali ogni garanzia affinché esse possano verificare:
a)
il carattere originario dei prodotti; e
b)
l’osservanza degli altri requisiti applicabili in tale Stato membro.
5. Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualifica di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. Esse attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato sulla dichiarazione su fattura.
6. Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato. Esse possono revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento.
Esse revocano l’autorizzazione in ciascuno dei seguenti casi:
a)
l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 4;
b)
l’esportatore autorizzato non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 5;
c)
l’esportare autorizzato fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.
7. L’esportatore autorizzato non è tenuto a firmare le dichiarazioni su fattura purché consegni alle autorità doganali un impegno scritto con il quale egli assuma la piena responsabilità per qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se avesse apposto la propria firma manoscritta.
Storico versioni
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