Art. 109

Controllo a posteriori delle attestazioni di origine e delle attestazioni di origine sostitutive

In vigore dal 24 nov 2015
Controllo a posteriori delle attestazioni di origine e delle attestazioni di origine sostitutive (, paragrafo 1, del codice) 1.   Il controllo a posteriori delle attestazioni di origine o delle attestazioni di origine sostitutive è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano seri motivi di dubitare della loro autenticità, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti di cui alla presente sottosezione, alle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e alle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Qualora le autorità doganali di uno Stato membro richiedano la cooperazione delle autorità competenti di un paese beneficiario per la verifica della validità delle attestazioni di origine o del carattere originario dei prodotti, o di entrambi, esse indicano nella loro richiesta, all’occorrenza, i motivi per cui nutrono seri dubbi sulla validità dell’attestazione di origine o sul carattere originario dei prodotti. A corredo della richiesta di verifica possono essere trasmessi una copia dell’attestazione di origine o dell’attestazione di origine sostitutiva e informazioni o documenti supplementari indicanti che le informazioni fornite in tale attestazione di origine o attestazione sostitutiva sono inesatte. Lo Stato membro richiedente fissa un termine iniziale di sei mesi, a partire dalla data della richiesta, per la comunicazione dei risultati della verifica, eccezion fatta per le richieste inviate alla Norvegia o alla Svizzera al fine di verificare le attestazioni di origine sostitutive compilate sul loro territorio in base ad attestazioni di origine rilasciate in un paese beneficiario, per le quali il termine è aumentato a otto mesi. 2.   Se, in caso di seri dubbi, non è pervenuta alcuna risposta allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, o la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l’effettiva origine dei prodotti, alle autorità competenti deve essere inviata una seconda comunicazione. Tale comunicazione stabilisce un ulteriore termine non superiore a sei mesi. Se, a seguito della seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro sei mesi dalla data di invio della stessa, ovvero se tali risultati non consentono di determinare l’autenticità del documento o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità richiedenti si astengono dal concedere il beneficio delle misure tariffarie preferenziali. 3.   Se dal controllo di cui al paragrafo 1 o da qualsiasi altra informazione disponibile emergono indizi di violazioni delle norme di origine, il paese beneficiario di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri o della Commissione, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle suddette indagini.
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Art. 109 Regolamento (UE) 2015/2447 — Controllo a posteriori delle attestazioni di origine e delle attestazioni di origine sostitutive | Portale Normativo