Art. 32

Pubblicazione delle decisioni

In vigore dal 13 lug 2015
Pubblicazione delle decisioni 1.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un'informazione sintetica delle decisioni da essa adottate a norma dell', paragrafi 2 e 3, e del combinato disposto degli , paragrafo 1. Tale informazione sintetica precisa che è possibile ottenere copia del testo integrale della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede. 2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le decisioni da essa adottate ai sensi dell', paragrafo 4, nella lingua facente fede. Nelle Gazzette ufficiali pubblicate in lingue diverse dalla lingua facente fede, la decisione è pubblicata nella lingua facente fede ed è corredata di una sintesi significativa nella lingua della Gazzetta ufficiale. 3.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le decisioni da essa adottate a norma dell', paragrafi 1 e 2, e dell'. 4.   Nei casi di cui all', paragrafo 6, o all', paragrafo 2, un avviso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 5.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere di pubblicare le decisioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, TFUE nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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