Art. 31

Destinatario delle decisioni

In vigore dal 13 lug 2015
Destinatario delle decisioni 1.   Le decisioni adottate a norma dell', paragrafo 7, dell', paragrafi 1 e 2, e dell', paragrafo 9, sono indirizzate all'impresa o associazione di imprese interessata. La Commissione notifica la decisione al destinatario senza indugio e gli dà l'opportunità di indicarle quali informazioni ritiene debbano essere protette da segreto professionale. 2.   Tutte le altre decisioni della Commissione adottate a norma dei capi II, III, V, VI e IX sono indirizzate allo Stato membro interessato. La Commissione gli notifica senza indugio le decisioni e gli dà l'opportunità di indicarle quali informazioni ritiene debbano essere coperte da segreto professionale.
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