Art. 7

Richiesta di informazioni ad altre fonti

In vigore dal 13 lug 2015
Richiesta di informazioni ad altre fonti 1.   Dopo l'avvio del procedimento d'indagine formale di cui all', in particolare in casi tecnicamente complessi soggetti a una valutazione sostanziale, la Commissione, se le informazioni fornite dallo Stato membro interessato nel corso dell'esame preliminare non sono sufficienti, può richiedere a un altro Stato membro, a un'impresa o a un'associazione di imprese di fornire tutte le informazioni di mercato necessarie per consentirle di completare la valutazione della misura in questione, tenendo debito conto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese. 2.   La Commissione può richiedere informazioni unicamente: a) se la richiesta è limitata a procedimenti d'indagine formale fino a quel momento considerati inefficaci dalla Commissione; e b) per quanto riguarda i beneficiari di aiuti, se lo Stato membro interessato acconsente alla richiesta. 3.   Le imprese o associazioni di imprese che forniscono informazioni a seguito di una richiesta di informazioni di mercato della Commissione ai sensi dei paragrafi 6 e 7 trasmettono la loro risposta simultaneamente alla Commissione e allo Stato membro interessato, qualora i documenti forniti non contengano informazioni riservate nei confronti di tale Stato membro. La Commissione dirige e controlla la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri, le imprese o le associazioni di imprese interessati e verifica l'asserita riservatezza delle informazioni trasmesse. 4.   La Commissione richiede soltanto informazioni a disposizione degli Stati membri, delle imprese o delle associazioni di imprese interessati dalla richiesta. 5.   Gli Stati membri forniscono le informazioni sulla base di una semplice richiesta ed entro un termine stabilito dalla Commissione che di norma non dovrebbe superare un mese. Se uno Stato membro non fornisce le informazioni richieste entro detto termine o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito. 6.   La Commissione, mediante semplice domanda, può richiedere informazioni a un'impresa o associazione di imprese. Nell'inviare una semplice domanda d'informazioni a un'impresa o associazione di imprese, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa fa riferimento altresì alle sanzioni previste dall', paragrafo 1, nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte o fuorvianti. 7.   La Commissione, mediante decisione, può richiedere informazioni a un'impresa o associazione di imprese. Quando richiede a un'impresa o associazione di imprese di comunicare informazioni mediante decisione, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa indica altresì le sanzioni previste dall', paragrafo 1, e indica o irroga le penalità di mora di cui all', paragrafo 2, ove opportuno. Inoltre, essa fa menzione del diritto dell'impresa o dell'associazione di imprese di presentare ricorso contro la decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 8.   Quando presenta una richiesta a norma del paragrafo 1 o 6 del presente articolo o adotta una decisione a norma del paragrafo 7, la Commissione simultaneamente ne fornisce anche una copia allo Stato membro interessato. La Commissione indica i criteri in base ai quali essa ha selezionato i destinatari della richiesta o della decisione. 9.   I proprietari delle imprese o i loro rappresentanti o, se si tratta di persone giuridiche, di società, o di associazioni non dotate di personalità giuridica, coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza forniscono le informazioni richieste o necessarie a loro nome. Le persone debitamente incaricate possono fornire le informazioni a nome dei loro clienti. Questi ultimi sono tuttavia considerati pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano inesatte, incomplete o fuorvianti.
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