Art. 8

Ammende e penalità di mora

In vigore dal 13 lug 2015
Ammende e penalità di mora 1.   La Commissione può, se ritenuto necessario e proporzionato, irrogare mediante decisione alle imprese o associazioni di imprese ammende di importo non superiore all'1 % del loro fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente, quando esse, intenzionalmente o per negligenza grave: a) forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta rivolta a norma dell', paragrafo 6; b) in risposta a una decisione adottata a norma dell', paragrafo 7, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito. 2.   La Commissione può, mediante decisione, irrogare penalità di mora alle imprese o associazioni di imprese quando un'impresa o un'associazione di imprese non fornisce informazioni complete ed esatte, come richiesto dalla Commissione mediante decisione adottata a norma dell', paragrafo 7. Le penalità di mora non sono superiori al 5 % del fatturato medio giornaliero dell'impresa o dell'associazione interessata, realizzato durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno lavorativo di ritardo, calcolato a decorrere dalla data fissata nella decisione, finché essa non fornisca informazioni complete ed esatte, come richiesto o prescritto dalla Commissione. 3.   Nel determinare l'ammontare dell'ammenda o della penalità di mora, si considerano la natura, la gravità e la durata dell'infrazione, tenendo debito conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese. 4.   Quando le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto all'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può ridurre l'ammontare definitivo della penalità di mora rispetto a quella a norma della decisione originaria che irroga tali penalità. La Commissione può anche rinunciare al pagamento di ogni penalità di mora. 5.   Prima di adottare una decisione conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, la Commissione fissa un termine di due settimane per ricevere le informazioni di mercato mancanti dalle imprese o associazioni di imprese interessate e dà loro inoltre modo di esprimersi. 6.   La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 261 TFUE per controllare le ammende o penalità di mora irrogate dalla Commissione. Essa può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora irrogata.
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