Art. 10
Ritiro della notifica
In vigore dal 13 lug 2015
Ritiro della notifica
1. Lo Stato membro interessato può ritirare la notifica di cui all' prima che la Commissione abbia adottato una decisione a norma dell' o dell'.
2. Nel caso in cui la Commissione abbia avviato il procedimento d'indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:1589:oj#art-10