Art. 9

Decisioni della Commissione che concludono il procedimento d'indagine formale

In vigore dal 13 lug 2015
Decisioni della Commissione che concludono il procedimento d'indagine formale 1.   Fatto salvo l', il procedimento d'indagine formale si conclude con una decisione ai sensi dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2.   La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione. 3.   La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che i dubbi relativi alla compatibilità della misura notificata con il mercato interno non sussistono più, decide che l'aiuto è compatibile con il mercato interno («decisione positiva»). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del TFUE. 4.   La Commissione può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato interno e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa («decisione condizionale»). 5.   La Commissione, se constata che l'aiuto notificato non è compatibile con il mercato interno, decide che all'aiuto in questione non può essere data esecuzione («decisione negativa»). 6.   Le decisioni adottate a norma dei paragrafi da 2 a 5 devono intervenire non appena risultino eliminati i dubbi di cui all', paragrafo 4.Per quanto possibile, la Commissione si adopera per adottare una decisione entro diciotto mesi dall'avvio della procedura.Tale termine può essere prorogato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato. 7.   Una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 6 del presente articolo, e se lo Stato membro interessato ne fa richiesta, la Commissione, entro due mesi, adotta una decisione in base alle informazioni in suo possesso. Se del caso, qualora le informazioni fornite non siano sufficienti per stabilire la compatibilità, la Commissione adotta una decisione negativa. 8.   Prima di adottare una decisione conformemente ai paragrafi da 2 a 5, la Commissione dà allo Stato membro interessato l'opportunità di esprimersi, entro un termine di norma non superiore ad un mese, sulle informazioni da essa ricevute e fornite allo Stato membro interessato a norma dell', paragrafo 3. 9.   La Commissione non utilizza, in una decisione adottata conformemente ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, le informazioni riservate fornite in risposta ad una richiesta d'informazioni che non è possibile aggregare o altrimenti rendere anonime, salvo ove abbia ottenuto il consenso degli interessati alla divulgazione di tali informazioni allo Stato membro interessato. La Commissione può adottare una decisione motivata, che è notificata all'impresa o associazione di imprese interessata, in cui constata che le informazioni fornite in risposta ad una richiesta d'informazioni e contrassegnate come riservate non sono protette e fissa una data dopo la quale le informazioni saranno divulgate. Tale termine non può essere inferiore a un mese. 10.   La Commissione tiene debito conto dei legittimi interessi delle imprese alla protezione del segreto aziendale e di altre informazioni riservate. Un'impresa o un'associazione di imprese che fornisca informazioni a norma dell' e che non sia beneficiaria della misura di aiuto di Stato in questione può richiedere, adducendo un danno potenziale, che la propria identità non sia rivelata allo Stato membro interessato.
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