Art. 11
Revoca di una decisione
In vigore dal 13 lug 2015
Revoca di una decisione
La Commissione può revocare una decisione adottata a norma dell', paragrafi 2 o 3, o dell', paragrafi 2, 3 o 4, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione. Prima di revocare una decisione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia il procedimento di indagine formale di cui all', paragrafo 4.Si applicano in tal caso, con i necessari adattamenti, gli , l', paragrafo 1, e gli .
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