Art. 12

Esame, richiesta d'informazioni e ingiunzione di fornire informazioni

In vigore dal 13 lug 2015
Esame, richiesta d'informazioni e ingiunzione di fornire informazioni 1.   Fatto salvo l', la Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni su presunti aiuti illegali provenienti da qualsiasi fonte. La Commissione esamina senza indebito ritardo la denuncia presentata da una parte interessata conformemente all', paragrafo 2, e assicura che lo Stato membro interessato sia pienamente e regolarmente informato dei progressi e del risultato dell'esame. 2.   Se necessario, la Commissione richiede informazioni allo Stato membro interessato. Si applicano in tal caso, mutatis mutandis, l', paragrafo 2, e l', paragrafi 1 e 2. Una volta avviato il procedimento di indagine formale, la Commissione può anche richiedere informazioni ad un altro Stato membro, ad un'impresa o ad un'associazione di imprese conformemente agli , che si applicano mutatis mutandis. 3.   Se lo Stato membro interessato, nonostante un sollecito a norma dell', paragrafo 2, non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione con la quale richiede tali informazioni («ingiunzione di fornire informazioni»). La decisione specifica le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale devono essere fornite.
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