Art. 24
Diritti degli interessati
In vigore dal 13 lug 2015
Diritti degli interessati
1. Ogni parte interessata può presentare osservazioni, a norma dell', in seguito ad una decisione della Commissione di dare inizio al procedimento d'indagine formale. A ogni parte interessata che abbia presentato osservazioni e a ogni beneficiario di aiuti individuali viene trasmessa copia della decisione adottata dalla Commissione a norma dell'.
2. Ogni parte interessata può presentare denuncia per informare la Commissione di presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti. A tal fine, la parte interessata compila un modulo, in un formato stabilito con le disposizioni di attuazione di cui all', e fornisce le informazioni obbligatorie ivi richieste.
La Commissione, se ritiene che la parte interessata non rispetta l'obbligo di ricorrere al modulo di denuncia o gli elementi di fatto e di diritto presentati dalla parte interessata non sono sufficienti a dimostrare, in base a un esame prima facie, l'esistenza di un aiuto illegale o l'attuazione abusiva di aiuti, ne informa la parte interessata invitandola a presentare osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. Se la parte interessata non presenta osservazioni entro il termine stabilito, la denuncia può considerarsi ritirata. La Commissione informa lo Stato membro interessato si considera che una denuncia è stata ritirata.
La Commissione invia copia al denunciante della decisione adottata su un caso riguardante l'oggetto della denuncia.
3. A sua richiesta, ogni parte interessata ottiene copia di qualsiasi decisione adottata a norma degli , dell', paragrafo 3, e dell'.
Storico versioni
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