Art. 26
Relazioni annuali
In vigore dal 13 lug 2015
Relazioni annuali
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale a norma dell', paragrafo 4.
2. Qualora lo Stato membro interessato, nonostante sia stato sollecitato, non presenti una relazione annuale, la Commissione può procedere a norma dell' nei confronti del regime di aiuti in questione.
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