Art. 27
Controlli in loco
In vigore dal 13 lug 2015
Controlli in loco
1. Qualora la Commissione nutra forti dubbi sul rispetto, da parte di uno Stato membro, di una decisione di non sollevare obiezioni, di una decisione positiva o di una decisione condizionale per quanto riguarda gli aiuti individuali, detto Stato membro, dopo aver avuto l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, deve consentirle di effettuare ispezioni in loco.
2. Per verificare l'osservanza della decisione in questione, gli agenti autorizzati dalla Commissione dispongono dei seguenti poteri:
a)
accedere a tutti i locali e terreni dell'impresa interessata;
b)
chiedere spiegazioni orali sul posto;
c)
controllare i registri e gli altri documenti aziendali, nonché eseguire o richiedere copie degli stessi.
Se necessario, la Commissione può farsi assistere da esperti indipendenti.
3. La Commissione informa per iscritto e con sufficiente anticipo lo Stato membro interessato dell'ispezione in loco e comunica l'identità degli agenti e degli esperti incaricati di effettuarla. Qualora lo Stato membro faccia valere obiezioni debitamente giustificate in merito alla scelta degli esperti operata dalla Commissione, la nomina degli esperti stessi avviene di comune accordo con lo Stato membro. Detti agenti ed esperti, incaricati dei controlli in loco, presentano un'autorizzazione scritta in cui sono specificati l'oggetto e lo scopo dell'ispezione.
4. Agenti autorizzati dallo Stato membro nel quale deve essere effettuata l'ispezione possono assistervi.
5. La Commissione fornisce allo Stato membro una copia delle relazioni prodotte a seguito dell'ispezione.
6. Quando un'impresa si oppone allo svolgimento di un'ispezione disposta con una decisione della Commissione a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti ed agli esperti autorizzati dalla Commissione l'assistenza necessaria per consentire lo svolgimento dei controlli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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