Art. 29

Cooperazione con i giudici nazionali

In vigore dal 13 lug 2015
Cooperazione con i giudici nazionali 1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, e dell'articolo 108 TFUE, i giudici degli Stati membri possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri su questioni relative all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. 2.   Ove necessario ai fini dell'applicazione coerente dell'articolo 107, paragrafo 1, o dell'articolo 108 TFUE, la Commissione può, di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte ai giudici degli Stati membri responsabili dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Essa, previa autorizzazione del giudice in questione, può inoltre presentare osservazioni orali. Prima di presentare formalmente osservazioni, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di farlo. Al fine esclusivo della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere al giudice competente dello Stato membro di trasmetterle i documenti a sua disposizione necessari alla Commissione per la valutazione della questione.
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