Art. 25
Indagini per settori economici e per strumenti di aiuto
In vigore dal 13 lug 2015
Indagini per settori economici e per strumenti di aiuto
1. Se le informazioni disponibili avvalorano il ragionevole sospetto che le misure di aiuto di Stato in un particolare settore o basate su un particolare strumento di aiuto comportano rilevanti restrizioni o distorsioni della concorrenza nel mercato interno di diversi Stati membri, oppure che misure di aiuto esistenti in un particolare settore in diversi Stati membri non sono o non sono più compatibili con il mercato interno, la Commissione può svolgere un'indagine in diversi Stati membri in un settore economico o riguardo all'uso di uno strumento di aiuto. Nel corso di tale indagine la Commissione può richiedere agli Stati membri e/o alle imprese o associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, tenendo debito conto del principio di proporzionalità.
La Commissione motiva l'indagine e la scelta dei destinatari in tutte le richieste di informazioni inviate a norma del presente articolo.
La Commissione pubblica una relazione sui risultati della sua indagine in particolari settori dell'economia o per particolare strumento di aiuto in diversi Stati membri e invita gli Stati membri e le imprese o associazioni di imprese interessate a presentare osservazioni.
2. Le informazioni ottenute da indagini settoriali possono essere utilizzate nel quadro delle procedure ai sensi del presente regolamento.
3. Si applicano, mutatis mutandis, gli , del presente regolamento,.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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