Art. 5
Richiesta di informazioni allo Stato membro notificante
In vigore dal 13 lug 2015
Richiesta di informazioni allo Stato membro notificante
1. La Commissione, se ritiene che le informazioni fornite dallo Stato membro interessato in relazione ad una misura notificata a norma dell' siano incomplete, chiede a detto Stato tutte le informazioni supplementari necessarie. Se lo Stato membro risponde a tale richiesta, la Commissione lo informa della ricezione della risposta.
2. Se lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito fissando un adeguato termine supplementare entro il quale le informazioni stesse devono essere fornite.
3. La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato, ovvero lo Stato membro interessato non informi la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa, in quanto le informazioni supplementari richieste non sono disponibili o sono già state fornite. In tal caso, il termine di cui all', paragrafo 5, decorre dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione. Se la notifica è considerata ritirata, la Commissione ne informa lo Stato membro.
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