Art. 3
Clausola di sospensione
In vigore dal 13 lug 2015
Clausola di sospensione
Agli aiuti soggetti a notifica, ai sensi dell', paragrafo 1, non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto.
Storico versioni
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