Art. 1
Definizioni
In vigore dal 13 lug 2015
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
b) «aiuti esistenti»:
i)
fatti salvi gli articoli 144 e 172 dell'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, il punto 3 e l'appendice dell'allegato IV dell'atto di adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, i punti 2 e 3, lettera b), e l'appendice dell'allegato V dell'atto di adesione di Bulgaria e Romania, e i punti 2 e 3, lett. b) e l'appendice dell'allegato IV dell'atto di adesione della Croazia, tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del TFUE, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del TFUE e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;
ii)
gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;
iii)
gli aiuti che si presumono autorizzati a norma dell', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999, o dell', paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al regolamento (CE) n. 659/1999, ma secondo la procedura prevista dal presente regolamento;
iv)
gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell' del presente regolamento;
v)
gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell'evoluzione del mercato interno e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un'attività da parte del diritto dell'Unione, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;
c) «nuovi aiuti»: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;
d) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
e) «aiuti individuali»: gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime;
f) «aiuti illegali»: i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE;
g) «aiuti attuati in modo abusivo»: gli aiuti utilizzati dal beneficiario in violazione di una decisione adottata a norma dell', paragrafo 3, o dell', paragrafi 3 o 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 o dell', paragrafo 3, o dell', paragrafi 3 o 4, del presente regolamento;
h) «interessati»: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d'imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali.
Storico versioni
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