Definizione data dalla norma indicata.
i) fatti salvi gli articoli 144 e 172 dell'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, il punto 3 e l'appendice dell'allegato IV dell'atto di adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, i punti 2 e 3, lettera b), e l'appendice dell'allegato V dell'atto di adesione di Bulgaria e Romania, e i punti 2 e 3, lett. b) e l'appendice dell'allegato IV dell'atto di adesione della Croazia, tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del TFUE, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individ
Fonte: reg-2015-07-13-1589 — art. 1 →