Art. 33

Disposizioni di attuazione

In vigore dal 13 lug 2015
Disposizioni di attuazione La Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui all', disposizioni di attuazione riguardanti: a) la forma, il contenuto e le altre modalità delle notificazioni; b) la forma, il contenuto e le altre modalità delle relazioni annuali; c) la forma, il contenuto e le altre modalità delle denunce presentate a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 2; d) le modalità dei termini e il calcolo dei termini; e e) il tasso di interesse di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:1589:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo