Art. 33
Disposizioni di attuazione
In vigore dal 13 lug 2015
Disposizioni di attuazione
La Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui all', disposizioni di attuazione riguardanti:
a)
la forma, il contenuto e le altre modalità delle notificazioni;
b)
la forma, il contenuto e le altre modalità delle relazioni annuali;
c)
la forma, il contenuto e le altre modalità delle denunce presentate a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 2;
d)
le modalità dei termini e il calcolo dei termini; e
e)
il tasso di interesse di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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