Art. 34

Consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato

In vigore dal 13 lug 2015
Consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato 1.   La Commissione consulta il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato («comitato»), istituito dal regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (4) prima di adottare qualsiasi disposizione di attuazione a norma dell'. 2.   La consultazione del comitato avviene in una riunione convocata dalla Commissione. I progetti e i documenti da esaminare sono allegati alla convocazione. La riunione ha luogo non prima di due mesi dall'invio della convocazione. Detto termine può essere ridotto in caso di urgenza. 3.   Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. 4.   Il parere è iscritto a verbale. Inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. Il comitato può raccomandare di pubblicare il suo parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 5.   La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
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