Art. 17
Richiesta di traduzione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine
In vigore dal 24 giu 2015
Richiesta di traduzione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine
1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine possono chiedere la traduzione ordinaria o certificata dei seguenti documenti giustificativi da allegare alla domanda di tessera professionale europea solo su specifica richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante a norma dell', paragrafo 1:
a)
la prova della nazionalità del richiedente;
b)
i titoli di formazione di cui all'allegato II, parte A, punto 1, lettera b), rilasciati nello Stato membro di origine;
c)
i certificati di cui all'allegato II, parte A, punto 1, lettera c) e punto 2, lettera f), rilasciati dalle autorità competenti responsabili delle domande di tessera professionale europea o da altri organismi nazionali competenti dello Stato membro di origine;
d)
l'attestato che certifica lo stabilimento legale, di cui all'allegato II, parte B, lettera b), e all', paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento, e i documenti che possono essere richiesti ai sensi dell'allegato VII, punto 1, lettera d), e dell', paragrafo 2, lettere b) ed e), della direttiva 2005/36/CE, rilasciati dalle autorità competenti responsabili delle domande di tessera professionale europea dello Stato membro di origine.
2. Gli Stati membri specificano nel sistema IMI i documenti per i quali le proprie autorità competenti, che agiscono in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, richiedono al richiedente la presentazione della traduzione semplice o certificata a norma dei paragrafi 3 e 4 e le lingue accettate, e comunicano tali informazioni agli altri Stati membri mediante il sistema IMI.
3. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine può chiedere al richiedente entro la prima settimana dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea a norma dell'articolo 4 ter, lettera b), paragrafo 3, e dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, o dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, la traduzione dei documenti richiesti di cui all'allegato II, nelle lingue accettate dall'autorità competente dello Stato membro ospitante, se l'autorità competente dello Stato membro ospitante ne chiede la traduzione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Se il richiedente ha allegato alla domanda di tessera professionale europea i documenti di cui all'allegato II, parte A, punto 2, lettere c) e d), o parte B, lettera d), l'autorità competente dello Stato membro di origine può chiederne la traduzione nelle lingue accettate dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.
5. Se il richiedente omette di presentare, qualora sia richiesta, la traduzione dei documenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro di origine non considera la traduzione documento mancante ai sensi dell'articolo 4 ter, paragrafo 3, e dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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