Art. 7

Ruolo delle autorità competenti incaricate dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea

In vigore dal 24 giu 2015
Ruolo delle autorità competenti incaricate dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea 1.   Nei casi in cui lo Stato membro incarichi più di un'autorità competente della gestione delle domande di tessera professionale europea per una determinata professione nel suo territorio o in parte di esso, l'autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande assicura che la domanda sia trasmessa senza indebito ritardo all'autorità competente incaricata nel territorio dello Stato membro. 2.   Se il richiedente presenta la domanda ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine ai sensi dell', paragrafo 2 o 3, l'autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea presentate nello Stato membro che ha ricevuto la domanda può rifiutare di trattare la domanda entro una settimana dal ricevimento della stessa, informandone debitamente il richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:983:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo