Art. 8
Trattamento delle domande scritte da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine
In vigore dal 24 giu 2015
Trattamento delle domande scritte da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine
1. Lo Stato membro che consente la presentazione per iscritto della domanda di tessera professionale europea e che alla data di ricevimento della domanda presentata per iscritto stabilisce che non è di sua competenza trattarla a norma dell', paragrafo 2 o 3, può rifiutare di esaminare la domanda e ne informa il richiedente entro una settimana dalla data di ricevimento della domanda.
2. In caso di presentazione per iscritto della domanda di tessera professionale europea l'autorità competente dello Stato membro di origine compila la domanda di tessera professionale europea nello strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE per conto del richiedente sulla base della domanda scritta presentata dal richiedente.
3. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa il richiedente sull'iter del trattamento della domanda di tessera professionale europea presentata per iscritto, compresi i promemoria di cui all'articolo 4 sexies, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE o qualsiasi altra informazione pertinente esterna al sistema IMI, secondo le procedure amministrative nazionali. Essa invia al richiedente il documento attestante l'esito della procedura di rilascio della tessera professionale europea di cui all' del presente regolamento immediatamente dopo la chiusura della procedura.
Storico versioni
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