Art. 10
Documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea
In vigore dal 24 giu 2015
Documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea
1. Le autorità competenti degli Stati membri possono richiedere i seguenti documenti solo per il rilascio della tessera professionale europea ai fini dello stabilimento:
a)
in caso di riconoscimento automatico di cui al titolo III, capo III, della direttiva 2005/36/CE, i documenti di cui all'allegato II, parte A, punto 1, del presente regolamento;
b)
in caso di sistema generale di riconoscimento di cui al titolo III, capo I, della direttiva 2005/36/CE, i documenti di cui all'allegato II, parte A, punto 2, del presente regolamento.
Le autorità competenti degli Stati membri possono richiedere i documenti elencati nell'allegato II, parte B, solo per il rilascio della tessera professionale europea per la prestazione di servizi su base temporanea e occasionale.
Il richiedente è tenuto a presentare i documenti di cui all'allegato II, parte A, punto 1, lettera d), e punto 2, lettera g) nonché parte B, lettere a), c) e d), solo se richiesti dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.
2. Gli Stati membri specificano i documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea e ne danno comunicazione agli altri Stati membri mediante il sistema IMI.
3. I documenti richiesti conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono considerati documenti mancanti a norma dell'articolo 4 ter, paragrafo 3, e dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, o dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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