Art. 12
Trattamento dei documenti non rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine
In vigore dal 24 giu 2015
Trattamento dei documenti non rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine
1. In deroga all', paragrafo 3, del presente regolamento, se il richiedente omette di allegare alla domanda di tessera professionale europea i documenti di cui all'allegato II, parte A, punto 2, lettere c) e d), o parte B, lettera d), del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine non considera detti documenti mancanti ai sensi dell'articolo 4 ter, paragrafo 3, e dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.
2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere la presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1 direttamente al richiedente o allo Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE.
3. Se il richiedente omette di presentare i documenti richiesti dallo Stato membro ospitante di cui al paragrafo 2, l'autorità competente decide se rilasciare la tessera professionale europea sulla base delle informazioni di cui dispone.
Storico versioni
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