Art. 11

Trattamento di documenti emessi dalle autorità competenti dello Stato membro di origine

In vigore dal 24 giu 2015
Trattamento di documenti emessi dalle autorità competenti dello Stato membro di origine 1.   Se l'autorità competente dello Stato membro di origine è incaricata, ai sensi della normativa nazionale, dell'emissione di uno dei documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea a norma dell', carica direttamente i documenti nel sistema IMI. 2.   In deroga all', paragrafo 3, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine non considera i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo mancanti ai sensi dell'articolo 4 ter, paragrafo 3, e dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, o dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE se tali documenti non sono stati caricati nell'IMI conformemente al paragrafo 1. 3.   Lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE consente al richiedente di caricare copie dei documenti giustificativi richiesti emessi dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.
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