Art. 14

Verifica dell'autenticità e della validità dei documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea

In vigore dal 24 giu 2015
Verifica dell'autenticità e della validità dei documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea 1.   Quando un documento richiesto per il rilascio della tessera professionale europea di cui all' è stato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine, questa certifica nel fascicolo IMI che il documento è valido e autentico. 2.   Quando il documento è stato rilasciato da un altro organismo nazionale dello Stato membro di origine, in caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro di origine chiede al competente organismo nazionale di confermare la validità e l'autenticità del documento. Dopo aver ricevuto la conferma, essa certifica nel sistema IMI che il documento è valido e autentico. 3.   Se il documento è stato rilasciato da un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro di origine contatta, tramite il sistema IMI, l'autorità competente dell'altro Stato membro responsabile delle domande di tessera professionale europea (o altro organismo nazionale competente registrato nel sistema IMI) per verificare la validità e l'autenticità del documento. Dopo il completamento della verifica essa certifica nel sistema IMI che l'autorità competente dell'altro Stato membro ha confermato che il documento è valido e autentico. Nei casi di cui al primo comma le autorità competenti dell'altro Stato membro responsabili delle domande di tessera professionale europea (o altri organismi nazionali competenti registrati nel sistema IMI) cooperano e rispondono immediatamente a tutte le richieste di informazioni delle autorità competenti dello Stato membro di origine. 4.   Prima di certificare l'autenticità e la validità del documento rilasciato e caricato nel sistema IMI ai sensi dell', paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine descrive il contenuto di ogni documento nei campi prestrutturati del sistema IMI. Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro di origine garantisce l'esattezza delle informazioni che descrivono i documenti presentati dal richiedente tramite lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.
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