Art. 15

Condizioni per la richiesta di copie certificate

In vigore dal 24 giu 2015
Condizioni per la richiesta di copie certificate 1.   L'autorità competente dello Stato membro di origine informa il richiedente entro i termini di cui agli articoli 4 quater, paragrafo 1, e 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE della necessità di presentare una copia certificata solo in caso di mancata conferma della validità e autenticità del documento da parte dell'organismo competente dello Stato membro di origine o dell'autorità competente o di un organismo nazionale pertinente di un altro Stato membro a seguito della procedura di verifica di cui all' del presente regolamento e quando le copie certificate sono richieste dallo Stato membro ospitante ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Nei casi di cui all', paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento e in caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro di origine può richiedere al richiedente di presentare copia certificata del titolo attestante il suo stabilimento legale entro i termini previsti dall'articolo 4 quater, paragrafo 1, e dall'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE. 2.   Gli Stati membri specificano nel sistema IMI i documenti per i quali il richiedente è tenuto a presentare copie certificate ai sensi del paragrafo 1 e comunicano tali informazioni agli altri Stati membri mediante il sistema IMI. 3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo lasciano impregiudicato il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di chiedere informazioni supplementari o la presentazione di una copia certificata da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine in caso di dubbi debitamente giustificati, ai sensi dell'articolo 4 quinquies, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2005/36/CE. 4.   In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere al richiedente di presentare una copia certificata, stabilendo un termine ragionevole per la presentazione di quest'ultima.
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Condizioni per la richiesta di copie certificate (Art. 15 Regolamento (UE) 2015/983) — Testo vigente | Portale Normativo