Art. 6
Trasferimento delle domande di tessera professionale europea all'autorità competente dello Stato membro di origine
In vigore dal 24 giu 2015
Trasferimento delle domande di tessera professionale europea all'autorità competente dello Stato membro di origine
1. Lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE trasferisce in modo sicuro al sistema IMI la domanda di tessera professionale europea ai fini del trattamento da parte dell'autorità competente nello Stato membro di origine di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo.
2. Se il richiedente è legalmente stabilito in uno Stato membro al momento della domanda, il sistema IMI trasmette la domanda di tessera professionale europea all'autorità competente nello Stato membro in cui il richiedente è stabilito legalmente.
L'autorità competente dello Stato membro di origine verifica che il richiedente sia legalmente stabilito nello Stato membro e certifica lo stabilimento legale nel fascicolo IMI. Carica inoltre nel fascicolo qualsiasi prova pertinente dello stabilimento legale del richiedente o aggiunge un riferimento al registro nazionale pertinente.
Se non è in grado di confermare lo stabilimento legale del richiedente nel suo territorio in un qualsiasi altro modo, l'autorità competente dello Stato membro di origine chiede al richiedente un documento attestante il suo stabilimento legale entro una settimana dalla data di ricevimento della domanda di tessera professionale europea come previsto all'articolo 4 ter, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE. L'autorità competente dello Stato membro di origine considera tali documenti come mancanti ai sensi dell'articolo 4 ter, paragrafo 3, e dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, o dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.
3. Nei casi di cui all', secondo comma, del presente regolamento, l'IMI trasferisce la domanda di tessera professionale europea all'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di qualifica professionale richiesta.
4. Nel corso della procedura di rilascio della tessera professionale europea le autorità competenti degli altri Stati membri che hanno rilasciato titoli di qualifica professionale collaborano e rispondono alle richieste di informazioni presentate dall'autorità competente dello Stato membro di origine o dall'autorità competente dello Stato membro ospitante relativamente alla domanda di tessera professionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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