Art. 4
Informazioni da allegare alla domanda di tessera professionale europea
In vigore dal 24 giu 2015
Informazioni da allegare alla domanda di tessera professionale europea
Nella domanda di tessera professionale europea il richiedente fornisce le seguenti informazioni:
a)
l'identità del richiedente;
b)
la professione in oggetto;
c)
lo Stato membro in cui il richiedente intende stabilirsi per esercitare le attività in questione, ovvero gli Stati membri in cui il richiedente intende prestare servizi su base temporanea e occasionale;
d)
lo Stato membro in cui il richiedente è legalmente stabilito per esercitare le attività in questione al momento della presentazione della domanda;
e)
lo scopo per il quale intende esercitare l'attività professionale:
i)
stabilimento
ii)
prestazione di servizi su base temporanea e occasionale;
f)
scelta di uno dei seguenti regimi:
i)
in caso di stabilimento, scelta di uno dei seguenti regimi:
—
riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo III, della direttiva 2005/36/CE;
—
regime generale di riconoscimento ai sensi del titolo III, capo I, della direttiva 2005/36/CE;
ii)
in caso di prestazione di servizi su base temporanea e occasionale, scelta di uno dei seguenti regimi:
—
libera prestazione di servizi con verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE;
—
libera prestazione di servizi senza verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE;
g)
altre informazioni specifiche sul regime di cui alla lettera f).
Ai fini della lettera d) del primo comma, il richiedente, se al momento della presentazione della domanda non è legalmente stabilito, indica lo Stato membro in cui ha ottenuto le qualifiche professionali richieste. Qualora abbia conseguito qualifiche professionali in più di uno Stato membro, il richiedente sceglie lo Stato membro a cui presentare la domanda di tessera professionale europea tra gli Stati membri che hanno rilasciato le qualifiche.
Ai fini della lettera f) del primo comma, se il richiedente non ha indicato il regime corretto, entro una settimana dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea l'autorità competente dello Stato membro di origine indica al richiedente di ripresentare la domanda nel quadro del regime applicabile. Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro di origine consulta previamente l'autorità competente dello Stato membro ospitante.
Storico versioni
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