Art. 2
Autorità competenti partecipanti alla procedura di rilascio della tessera professionale europea
In vigore dal 24 giu 2015
Autorità competenti partecipanti alla procedura di rilascio della tessera professionale europea
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili delle domande di tessera professionale europea presentate per le professioni di cui all'allegato I su tutto il loro territorio o, se del caso, su parti di esso.
Ai fini dell'attuazione dell', ciascuno Stato membro incarica una o più autorità competenti dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea all'autorità competente in materia sul suo territorio.
2. Entro il 18 gennaio 2016 gli Stati membri registrano nel sistema di informazione del mercato interno (IMI), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, almeno un'autorità competente per ciascuna delle professioni di cui all'allegato I del presente regolamento e almeno un'autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea nel loro territorio.
3. La stessa autorità può essere designata come autorità competente responsabile delle domande di tessera professionale europea e come autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:983:oj#art-2