Art. 16

Trattamento delle copie certificate

In vigore dal 24 giu 2015
Trattamento delle copie certificate 1.   Gli Stati membri specificano nel sistema IMI i tipi di copie certificate accettate nel loro territorio ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali e comunicano tali informazioni agli altri Stati membri mediante il sistema IMI. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri accettano le copie certificate rilasciate in un altro Stato membro a norma delle disposizioni giuridiche, regolamentari o amministrative di tale Stato membro. 3.   In caso di dubbi debitamente giustificati concernenti la validità e l'autenticità di una copia certificata da un altro Stato membro, le autorità competenti inviano tramite il sistema IMI una richiesta di informazioni supplementari alle pertinenti autorità competenti dell'altro Stato membro. Le autorità competenti degli altri Stati membri collaborano e rispondono senza indebito ritardo. 4.   Una volta ricevuta la copia certificata dal richiedente, l'autorità competente carica la versione elettronica del documento certificato nel fascicolo IMI e ne certifica l'autenticità. 5.   Il richiedente può presentare l'originale del documento invece della copia certificata all'autorità competente dello Stato membro di origine, che attesta quindi nel fascicolo IMI l'autenticità della copia elettronica del documento originale. 6.   La mancata presentazione da parte del richiedente della copia certificata del documento richiesto entro il termine di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE non interrompe i termini per il trasferimento della domanda alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Fino al ricevimento della copia certificata e al suo caricamento da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine il documento viene contrassegnato nel sistema IMI come in attesa di conferma dell'autenticità e della validità. 7.   Se il richiedente non presenta la copia certificata del documento richiesto entro il termine di cui all'articolo 4 quater, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, l'autorità competente dello Stato membro di origine può rifiutare il rilascio della tessera professionale europea per la prestazione su base temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all', paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE. 8.   Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante non riceve una copia certificata del documento richiesto dall'autorità competente dello Stato membro di origine o dal richiedente, essa può prendere una decisione in base alle informazioni disponibili entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 4 quinquies, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2005/36/CE.
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