Art. 18
Richiesta di traduzione da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante
In vigore dal 24 giu 2015
Richiesta di traduzione da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante
1. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere informazioni supplementari, compresa la traduzione semplice o certificata, all'autorità competente dello Stato membro di origine a norma dell'articolo 4 quinquies, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2005/36/CE.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può anche chiedere al richiedente di presentare la traduzione semplice o certificata e può fissare un termine ragionevole per la risposta.
3. Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante non riceve la traduzione richiesta dall'autorità competente dello Stato membro di origine o dal richiedente, può prendere una decisione in base alle informazioni disponibili entro i limiti di tempo di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2005/36/CE.
Storico versioni
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