Art. 20
Decisioni relative alla tessera professionale europea
In vigore dal 24 giu 2015
Decisioni relative alla tessera professionale europea
1. Ai fini dello stabilimento e della prestazione di servizi su base temporanea e occasionale a norma dell', paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, l'autorità competente dello Stato membro ospitante adotta la decisione di rilasciare la tessera professionale europea, la decisione di rifiutarne il rilascio, la decisione di applicare provvedimenti di compensazione a norma dell' o dell', paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE oppure la decisione di prorogare la validità della tessera professionale europea per la prestazione di servizi su base temporanea e occasionale a norma dell', paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE.
2. Per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all', paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, l'autorità competente dello Stato membro di origine adotta la decisione di rilasciare la tessera professionale europea, la decisione di rifiutarne il rilascio o la decisione di prorogare la validità della tessera professionale europea rilasciata.
3. Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante decide di applicare al richiedente provvedimenti di compensazione a norma dell' o dell', paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, la relativa decisione contiene anche le informazioni relative al contenuto dei provvedimenti di compensazione imposti, la motivazione dei provvedimenti di compensazione e l'eventuale obbligo a carico del richiedente di informare l'autorità competente in merito all'assolvimento dei provvedimenti di compensazione. L'esame della domanda di tessera professionale europea è sospeso fino all'assolvimento dei provvedimenti di compensazione da parte del richiedente.
Una volta assolti i provvedimenti di compensazione, il richiedente ne informa, tramite lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, se da essa richiesto.
Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante decide di applicare provvedimenti di compensazione a norma dell', paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, essa certifica nell'IMI se ha offerto al richiedente l'opportunità di sottoporsi a un test attitudinale entro un mese dalla sua decisione di applicare tali provvedimenti.
L'autorità competente dello Stato membro ospitante conferma nel sistema IMI l'assolvimento con esito positivo dei provvedimenti di compensazione e rilascia la tessera professionale europea.
4. Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante decide di rifiutare il rilascio della tessera professionale europea, la relativa decisione ne contiene la motivazione. Gli Stati membri assicurano che i soggetti interessati dispongano di mezzi di ricorso giudiziari adeguati avverso la decisione di rifiuto del rilascio della tessera professionale europea e fornisce al richiedente informazioni sui diritti di ricorso previsti dal diritto nazionale.
5. Il sistema IMI prevede la possibilità per le autorità competenti dello Stato membro di prendere una decisione di revoca della tessera professionale europea rilasciata in casi debitamente giustificati. La decisione contiene la motivazione della revoca. Gli Stati membri assicurano che i soggetti interessati dispongano di mezzi di ricorso giudiziari adeguati avverso la decisione di revoca della tessera professionale europea rilasciata e fornisce al richiedente informazioni sui diritti di ricorso previsti dal diritto nazionale.
Storico versioni
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