Art. 19
Trattamento delle traduzioni certificate da parte delle autorità competenti degli Stati membri
In vigore dal 24 giu 2015
Trattamento delle traduzioni certificate da parte delle autorità competenti degli Stati membri
1. Gli Stati membri specificano nel sistema IMI le traduzioni certificate accettate nel loro territorio ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali e comunicano tali informazioni agli altri Stati membri mediante il sistema IMI.
2. Le autorità competenti degli Stati membri accettano le traduzioni certificate rilasciate in un altro Stato membro a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro.
3. In caso di dubbi debitamente giustificati concernenti la validità e l'autenticità della traduzione certificata da un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro invia una richiesta di informazioni supplementari alle autorità competenti nell'altro Stato membro tramite il sistema IMI. In tali casi le autorità competenti degli altri Stati membri collaborano e rispondono senza indugio.
4. Fatto salvo l', una volta ricevuta la traduzione certificata dal richiedente, l'autorità competente dello Stato membro carica una copia elettronica della traduzione certificata nel fascicolo IMI e ne certifica l'autenticità.
5. Prima di chiedere la presentazione della traduzione certificata, in caso di dubbi debitamente giustificati in relazione ai documenti di cui all', paragrafo 1 l'autorità competente dello Stato membro ospitante invia una richiesta di ulteriori informazioni tramite il sistema IMI all'autorità competente dello Stato membro di origine o alle autorità competenti degli altri Stati membri che hanno rilasciato i documenti in questione.
Storico versioni
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