Art. 12

Procedura di comitato

In vigore dal 9 giu 2015
Procedura di comitato 1.   Ai fini dell' del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Ai fini dell' del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Ai fini degli del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia, istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. 5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l' del medesimo regolamento.
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