Art. 3

Ulteriori concessioni

In vigore dal 9 giu 2015
Ulteriori concessioni Qualora, in applicazione dell'articolo 29 dell'ASA, siano accordate ulteriori concessioni per i prodotti della pesca entro i limiti dei contingenti tariffari, norme dettagliate per l'attuazione di tali contingenti tariffari sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 4, del presente regolamento.
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